Violenza domestica e di genere: le novità introdotte dal Codice Rosso

La legge del 19 luglio 2019 n. 69, (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) denominata “Codice Rosso”, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2019 ed entrata in vigore dal 9 agosto 2019. Il testo include incisive disposizioni di diritto penale sostanziale, così come ulteriori di indole processuale.

La legge, introduce modalità per accelerare l’iter procedurale, per alcune tipologie di reati, come il reato di maltrattamenti in famiglia, lo stalking, la violenza sessuale, con l’effetto di garantire, l’emissione di provvedimenti in modo più celere per la protezione delle vittime.

Nella specie, ad esempio, la polizia giudiziaria, una volta acquisita la notizia di reato, potrà immediatamente riferire al pubblico ministero, anche in forma orale.

Il Pubblico Ministero, nelle ipotesi in cui si proceda per delitti di violenza domestica o di genere, entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, dovrà assumere informazioni dalla persona offesa o da coloro che hanno denunciato i fatti di reato. Il termine di 3 giorni, potrà essere prorogato, solo ove ci si trovi in presenza di imprescindibili esigenze di tutela nei confronti di minori o rispetto alla riservatezza delle indagini, nell’interesse della persona offesa, tuttavia, gli atti d’indagine che il Pubblico Ministero delegherà alla polizia giudiziaria dovranno avvenire senza ritardo.

Misure cautelari e di prevenzione

Con l’introduzione del Codice Rosso, è stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con la finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo, che si attuano anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come l’ormai più che collaudato braccialetto elettronico. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l’applicazione di misure di prevenzione.

Le nuove tipologie di reato introdotte dal Codice Rosso:

  1. il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. revenge porn art 612 ter c.p.), punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5 mila a 15 mila euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici;
  2. il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (c.d. reato di sfregio, art. 583-quinquies c.p.), sanzionato con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l’ergastolo;
  3. il reato di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 -bis c.p.), punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
  4. All’art. 387-bis c.p. si introduce il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il nuovo reato punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.) o l’ordine di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.).

Modifiche al sistema sanzionatorio

Anche il regime sanzionatorio già previsto dal nostro Codice Penale, prevede un’inasprimento delle pene:

il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di due e un massimo di sei anni, passa a un minimo di tre e un massimo di sette; 

lo stalking passa da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi

la violenza sessuale passa da sei a dodici anni, mentre prima andava dal minimo di cinque e il massimo di dieci;

la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di otto e un massimo di quattordici, prima era punita col minimo di sei e il massimo di dodici.

Termini e aggravanti

In relazione alla violenza sessuale, il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, viene esteso dagli attuali sei mesi ai 12 mesi. Sono inoltre ridisegnate ed inasprite le aggravanti per l’ipotesi ove la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di età.

E’ stata inserita un’ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono posti in essere con individui minori di 14 anni, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa. Nell’omicidio, viene estesa l’applicazione delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare anche l’esistenza di relazioni personali.

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