DPCM del 26 aprile 2020

È stato emanato in data 26 aprile 2020 il nuovo D.P.C.M. che dispone in materia di riapertura di ulteriori attività a far data dal 4 maggio 2020.

Viene infatti modificato l’elenco delle attività consentite dal DPCM del 10 aprile 2020 attualmente in vigore, introducendo, tra l’altro, i codici ATECO relativi alla costruzione di edifici, di mobili, alle altre industrie manifatturiere e alla maggior parte della attività di commercio all’ingrosso il tutto come indicato nell’Allegato n. 3 al D.P.C.M..

Il DPCM prevede l’obbligo di rispettare il protocollo sottoscritto il 24 aprile fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

Questi protocolli, sotto forma di allegati, n. 6 (luoghi di lavoro), n. 7 (cantieri), n. 8 (trasporto), diventano quindi parte integrante del DPCM.

La mancata attuazione dei protocolli che comporti livelli di protezione non adeguati determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezzaIn particolare si consiglia di prendere contatto con il Responsabile ed il Consulente per la sicurezza dei luoghi di lavoro per la definizione di una procedura di riapertura conforme alle norme di legge.

Per le imprese che riprendono l’attività dal 4 maggio già a partire da oggi è possibile svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura.

Si evidenzia che il COVID-19 è considerato come infortunio sul lavoro e si ribadisce l’importanza del controllo dei documenti sulla sicurezza del lavoro attualmente già in essere (D.Lgs. 81/08) e anche il rispetto dei protocolli allegati al suddetto D.P.C.M. in merito al COVID-19.

Inoltre appare opportuno un esame delle responsabilità all’interno del Consiglio di Amministrazione ove esistente e delle coperture assicurative attualmente presenti in azienda.

Il tutto vale anche per le aziende che hanno già ripreso l’attività o non l’hanno mai sospesa.

Si evidenzia infatti che l’art. 9 del D.P.C.M. prevede espressamente controlli da parte dell’Ispettorato del Lavoro e delle forze di Polizia anche su indicazione del Prefetto.

L’allentamento delle misure riguarda anche il settore della ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Fermo restando che è possibile proseguire con la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che per quella di trasporto, viene consentita anche la ristorazione con asporto (take away), prevedendo l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Nulla cambia per le attività professionali per le quali le prescrizioni restano identiche a quelle del DPCM del 10 aprile 2020. Si raccomanda, tra le altre cose, che sia attuato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile e siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio.

Per quanto riguarda il commercio al dettaglio nulla varia essendo consentite le attività di cui all’Allegato n. 1, invariato rispetto a quanto previsto dal D.P.C.M. 10/04/2020.

Sono comunque consentite le consegne a domicilio.

Continuano ad essere sospese le attività di parrucchieri, barbieri ed estetisti.

Dal punto di vista più generale, il DPCM amplia le ipotesi in cui sono ammessi gli spostamenti, includendo tra le situazioni di necessità che consentono di muoversi anche gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e vengano utilizzate le mascherine.

Viene stabilito il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Lo Studio resta sempre a Vostra disposizione per ogni eventuale e necessario chiarimento che si renda opportuno.

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